

Art. 45.
Cassette
Per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese
di chi le posa, cassette accessibili al portalettere. Lo scomparto di
deposito, la forma e le dimensioni dell'apertura devono rispondere alle
esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurvi
gli invii senza difficoltà particolari.
Le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome
dell'intestatario e di chi ne fa uso.
Art. 46.
Ubicazione
Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla
pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi
particolari con l'ufficio postale di distribuzione.
Art. 47.
Edifici plurifamiliari o adibiti ad uso d'impresa negli edifici
plurifamiliari, nei complessi formati da piu'
edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette delle lettere
devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.
Art. 48.
Adeguamento delle cassette non conformi.
I titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste da Poste
italiane provvedono ai necessari adattamenti entro un termine concordato con
l'ufficio richiedente.
